Il disegno di legge è stato presentato dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Roccella, dal Ministro dell’interno Piantedosi e dal Ministro della giustizia Nordio, ed approvato con 157 voti a favore. Il disegno di legge si compone di 19 articoli, le cui norme rafforzano la protezione delle vittime di violenza attraverso misure di prevenzione, il potenziamento delle misure cautelari e l’anticipazione della soglia di punibilità.
Esaminiamo, in estrema sintesi, le norme approvate dal Senato.
L’articolo 1 amplia l’ambito di applicazione della disciplina dell’ammonimento del questore, sia d’ufficio che su richiesta della persona offesa, e degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell’ordine, dei presìdi sanitari e delle istituzioni pubbliche.
L’articolo 2 apporta alcune modifiche al codice antimafia e alle misure di prevenzione, estendendo l’applicabilità da parte della autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e di maltrattamenti contro familiari e conviventi. La norma, inoltre, interviene sulla misura della sorveglianza speciale.
L’articolo 3 garantisce priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche relativi ai reati di: a) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; b) costrizione o induzione al matrimonio; c) lesioni personali aggravate; d) deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; e) interruzione di gravidanza non consensuale; f) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di stato di incapacità procurato mediante violenza.
L’articolo 4 prevede che, con riguardo ai processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, debba essere assicurata priorità anche alla richiesta di misure cautelari personali e alla decisione sulle stesse.
L’articolo 5, in applicazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), reca misure volte a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica, disponendo che in caso di delega da parte del Procuratore della Repubblica, l’individuazione del Sostituto Procuratore sia effettuata per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica.
L’articolo 6 prevede iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. In particolare, la norma prevede, in linea con gli obiettivi della citata Convenzione di Istanbul, la predisposizione di apposite linee guida nazionali al fine di orientare un’adeguata ed omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. La norma prevede inoltre che dette linee guida debbano essere predisposte dall’Autorità politica delegata per le pari opportunità.
L’articolo 7 interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, e sulle misure urgenti di protezione della persona offesa. La norma prevede che nei casi in cui si procede per delitti, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell’unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il PM è tenuto a valutare entro trenta giorni la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari, e il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni successivi.
L’articolo 8 modifica l’articolo 127 delle norme di attuazione del codice di procedura penale in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale. In particolare, la norma aggiunge un ulteriore comma all’articolo 127 sopra citato, con il quale si impone al procuratore generale presso la Corte di appello l’obbligo di acquisire trimestralmente i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti indicati nell’art. 7 sopra commentato, e di inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.
L’articolo 9 aumenta la pena prevista relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e ne estende la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.
L’articolo 10 introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo, l’art. 382bis, al fine di consentire l’arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.
L’articolo 11 interviene in materia di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Più nel dettaglio, la norma regola un’autonoma misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare per i reati commessi in ambito familiare, prevedendo che anche fuori dei casi di flagranza, il PM possa disporre l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di delitti commessi in ambito familiare, per i quali sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa, e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.
L’articolo 12 interviene in materia di misure cautelari e, in particolare, di prescrizione del braccialetto elettronico, imponendo alla polizia giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell’utilizzo dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo, ove il giudice ne abbia prescritto l’applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari.
L’articolo 13 modifica la disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, e in materia di conversione dell’arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva, che comporta la soppressione della libertà fisica, dovendo l’interessato restare ristretto in un istituto carcerario, in un presidio ospedaliero o in una privata dimora (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e custodia cautelare in luogo di cura).
L’articolo 14 reca modifiche in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato. In particolare, la norma estende l’obbligatorietà dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti de libertate (che incidono sulla libertà) dell’autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato. La norma stabilisce inoltre che il provvedimento del giudice di sorveglianza che dispone la scarcerazione del condannato debba essere immediatamente comunicato dal PM, per mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato.
L’articolo 15 reca modifiche al regime della concessione della sospensione condizionale della pena, prevista dal quinto comma dell’art. 165 c.p. che prevede che la concessione della sospensione condizionale per i delitti, consumati o tentati, di violenza domestica e di genere è sempre subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. La modifica introdotta dalla norma in commento interviene sul citato quinto comma dell’art. 165 c.p. disponendo che ai fini della sospensione condizionale della pena non è sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, ai percorsi di recupero, ma occorre che tali percorsi siano superati con esito favorevole.
L’articolo 16 modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti. In particolare, la norma in esame elimina dall’elenco dei documenti richiesti a corredo della domanda la documentazione attestante l’infruttuoso esperimento dell’azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell’autore del reato di omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte di un’unione civile, anche se l’unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza. La norma, inoltre, aumenta il termine per la proposizione della domanda medesima da 60 a 120 giorni.
L’articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli eredi in caso di morte della vittima che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi, una provvisionale ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull’importo integrale dovuto in via definitiva. La norma in commento fa riferimento ai delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima o deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
L’articolo 18 dispone che il Ministro della giustizia e l’Autorità per le pari opportunità adottino un decreto che disciplini le modalità per il riconoscimento e l’accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica. L’articolo 19 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.