È opponibile al creditore il diritto di abitazione sulla casa coniugale

Il diritto di abitazione sulla casa coniugale spettante al coniuge superstite è opponibile al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietà dell’intero immobile, anche se non anteriormente trascritto.

È quanto disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione del 9 febbraio 2023 n. 4092.

La questione di fondo attiene a un tema molto comune e di grande attualità nella vita di tutti i giorni. Dopo la morte di un coniuge, quello superstite oltre che erede diviene per legge titolare, per tutta la sua restante vita, del diritto di abitazione sulla casa coniugale e del diritto d’uso sui mobili che la corredono. Cosa accade se a un altro erede, ad esempio un figlio, al quale perviene in eredità la proprietà della casa coniugale, viene pignorata la propria quota indivisa. Quale diritto prevale: il diritto di abitazione sulla intera casa coniugale spettante al coniuge superstite o il diritto del creditore che ha pignorato il medesimo immobile in danno dell’erede debitore. Detto in termini strettamente giuridici, il diritto di abitazione sulla casa coniugale spettante al coniuge superstite è opponibile al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietà dell’intero immobile, anche se non anteriormente trascritto.

Questa in estrema sintesi la questione sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione con la sopra citata sentenza in commento.

La norma di riferimento è l’art. 540 comma 2° del codice civile rubricato “Riserva a favore del coniuge” a mente del quale <<Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli>>.

Esaminiamo i fatti.

La causa trae origine dalla successione mortis causa di TIZIO. Eredi del de cuius TIZIO sono la coniuge MEVIA e i figli.

Unico bene caduto in successione è la casa di abitazione coniugale.

Accadde che CAIO e PLINIO, creditori, abbiano pignorato la quota indivisa di eredità di uno dei figli, SEMPRONIO, pari a 1/3, sull’intero immobile caduto in successione.

MEVIA, in qualità di coniuge superstite titolare del diritto di abitazione, ex art. 540 comma 2° del c.c., sull’intero immobile caduto in successione, propone opposizione di terzo, ex art. 619 c.p.c., avverso il predetto atto di pignoramento (è terzo rispetto alla esecuzione immobiliare iniziata a seguito del pignoramento che vede solo due parti contrapposte: il creditore e il debitore).

In particolare, l’opponente MEVIA asseriva che l’immobile era stato destinato ad abitazione coniugale e che pertanto, Ella – quale coniuge superstite del de cuius – era divenuta titolare del diritto di abitazione sull’intero immobile ex articolo 540 comma 2° c.c., pur in assenza di trascrizione, e che tale diritto era opponibile ai creditori.

I creditori pignoranti e il debitore esecutato si costituivano chiedendo il rigetto dell’opposizione.

L’opposizione veniva rigettata, con compensazione delle spese. Avverso la decisione del Tribunale proponeva appello MEVIA per l’accertamento e il riconoscimento del proprio diritto di abitazione sull’intero immobile caduto in successione, nonché del diritto di uso sui relativi arredi.

La Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello, veniva proposto ricorso per Cassazione.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione, in via generale, afferma che “l’articolo 540, comma 2, c.c. attribuisce al coniuge del defunto il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare. Perciò, per effetto dell’apertura della successione, il coniuge superstite acquista su quella casa un diritto reale di abitazione (articolo 1022 c.c.). Il diritto è da lui acquistato in forza di un legato stabilito dalla legge (Cass. 10 marzo 1987 n. 2474) ed esso si trasmette dall’ereditando al coniuge superstite al momento della morte del primo (articolo 649 c.c., comma 2). Dunque, l’erede, al quale perviene per testamento la proprietà dell’immobile, già adibito a residenza familiare, acquista su tale immobile un diritto di proprietà gravato dal diritto reale limitato di abitazione. In conclusione, erede e legatario acquistano dal comune dante causa (de cuius), sullo stesso bene, diritti compatibili tra loro perché, da un lato, si tratta di diritti concettualmente non incompatibili, dall’altro, quand’anche il testatore abbia attribuito all’erede la piena proprietà dell’immobile che era adibito a residenza familiare, questo diritto di proprietà si trasmette all’erede, per effetto della legge, come diritto gravato dal diritto reale di abitazione spettante al coniuge del defunto. Perciò, sebbene erede e legatario acquistino da un comune dante causa, non possono essere considerati avere acquistato da un dante causa un diritto di cui quegli avesse già disposto in confronto d’uno di loro”. Sul punto la Corte richiama, testualmente, Cass. Sez. 3, 10014/2003 che aveva escluso la necessità della trascrizione del diritto di abitazione ex articolo 540 c.c. ai fini della sua opponibilità all’aggiudicatario di una quota di comproprietà dell’immobile appartenente ad un coerede.

La Corte chiarisce che tra il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione sulla casa coniugale caduta in successione e l’erede al quale perviene pro quota per testamento la proprietà del medesimo immobile, già adibito a residenza familiare, poiché acquista su tale immobile un diritto di proprietà gravato dal diritto reale limitato di abitazione ex art. 540 comma 2° del

c.c., non si verifica la situazione di conflitto tra acquirenti dallo stesso autore di diritti tra loro incompatibili, prevista dall’art. 2644 in quanto “l’articolo 2644 c.c., disciplinando gli effetti della trascrizione degli atti che trasferiscono la proprietà di beni immobili o costituiscono il diritto di abitazione sopra beni immobili, lo fa con riguardo alla situazione rappresentata dal fatto che due soggetti acquistino successivamente dallo stesso autore diritti tra loro incompatibili, come accadrebbe se, dopo che un primo acquirente avesse acquistato la piena proprietà di un immobile, in favore di altro soggetto lo stesso proprietario costituisse sul medesimo immobile un diritto di abitazione”.

Per tali motivi, conclude la Corte, la motivazione della sentenza impugnata della Corte d’Appello, si è posta in linea con i principi sopra enunciati, dichiarando l’opponibilità del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ex art. 540 comma 2° del c.c. al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietà dell’immobile caduto in successione, anche se non sia stato trascritto o lo sia stato successivamente all’iscrizione ipotecaria e alla trascrizione del pignoramento, trattandosi di diritti diversi e concettualmente compatibili.

Autore

  • avvocato civilista dal 2000. Mediatore civile commerciale e iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. è stato giudice onorario presso il Tribunale civile di Cagliari Sezione distaccata di Sanluri. Ha collaborato per la Rivista Giuridica Sarda diretta dal Prof. Avv. Angelo Luminoso. Collabora per la rivista La Testata.it dal mese di febbraio 2023 dove è autore della rubrica “Diritto & Società”.

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2023-04-25

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