L’autonomia differenziata è legge

La Camera dei deputati, nella seduta del 19 giugno 2024, con 172  voti a favore, 99 contrari e un astenuto, ha approvato in via  definitiva il disegno di legge d’iniziativa governativa  sull’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a  statuto ordinario.  

La legge, promulgata il 26 giugno u.s., si compone di 11 articoli  ed è attuativa del Titolo V della costituzione, più segnatamente  dell’art. 116 comma 3 della costituzione, come modificato dalla  legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.  

La legge definisce i princìpi generali per l’attribuzione alle  Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni  particolari di autonomia e per la modifica e la revoca delle  stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione  delle intese fra Stato e Regione.  

La norma stabilisce altresì il principio secondo cui  l’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme di  autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili  ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente  su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente  alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  (LEP), ivi inclusi quelli connessi alle funzioni fondamentali  degli enti locali. Tali livelli indicano la soglia  costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo  invalicabile per rendere effettivi i predetti diritti su tutto il  territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di  natura fondamentale.  

Le intese fra Stato e Regione per il riconoscimento dell’autonomia  L’articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle  “intese” fra Stato e Regione. La norma prevede che l’atto di  iniziativa sia deliberato dalla Regione interessata, sentiti gli  enti locali. L’iniziativa di ciascuna Regione può riguardare la  richiesta di autonomia in una o più materie o ambiti di materie e  le relative funzioni. Il Governo avvia quindi un negoziato con la  Regione per la definizione di uno schema di intesa preliminare.  Con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, il  negoziato è svolto per ciascuna materia o ambito di materia.  Lo schema di intesa preliminare tra Stato e Regione è approvato  dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli  affari regionali e le autonomie, e trasmesso alla Conferenza  unificata per un parere non vincolante, nonché immediatamente  inviato alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi  parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, anch’essi  non vincolanti.  

Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli  affari regionali e le autonomie, valutati il parere della  Conferenza unificata e gli atti di indirizzo delle Camere,  predispone lo schema di intesa definitivo e lo trasmette alla 

Regione interessata, che lo approva previa consultazione degli  enti locali interessati.  

Lo schema di intesa definitivo, su proposta del Ministro per gli  affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei  ministri il quale, con lo schema di intesa definitivo, delibera un  disegno di legge di approvazione dell’intesa. Il disegno di legge,  cui è allegata l’intesa definitiva, è immediatamente trasmesso  alle Camere per la deliberazione che, ai sensi dell’articolo 116,  terzo comma, della Costituzione, lo approvano a maggioranza  assoluta dei componenti (legge c.d. rinforzata).  

Le intese devono indicare anche la loro durata (articolo 7), che  non può comunque essere superiore a dieci anni, alla scadenza dei  quali, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo  diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno un  anno prima della scadenza.  

Con le medesime modalità previste per la loro conclusione, le  intese possono essere modificate su iniziativa dello Stato o della  Regione interessata. Ciascuna intesa potrà inoltre prevedere i  casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere  la cessazione della sua efficacia. Inoltre, la cessazione  dell’intesa può essere sempre deliberata in caso di esercizio del  potere sostitutivo da parte dello Stato qualora ricorrano motivate  ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale,  conseguenti alla mancata osservanza, imputabile alla Regione,  dell’obbligo di garantire i LEP.  

Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)  Punto centrale della legge è la previa determinazione, per  l’intero territorio nazionale, dei livelli essenziali delle  prestazioni (LEP), e i corrispondenti fabbisogni finanziari e  costi standard.  

L’attribuzione alle Regioni ordinarie delle ulteriori forme e  condizioni particolari di autonomia è stata espressamente  subordinata alla previa determinazione dei relativi LEP, che  costituisce passaggio necessario affinché si possa procedere alla  stipula delle intese tra lo Stato e le singole Regioni per la  realizzazione della loro autonomia differenziata. A tal fine, la  legge contiene una delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi  dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più  decreti legislativi per l’individuazione dei LEP, i cui schemi  sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni  parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.  La legge individua altresì 14 seguenti materie o ambiti di  materie in riferimento alle quali i predetti decreti legislativi  dovranno provvedere alla determinazione dei LEP:  

a) norme generali sull’istruzione;  

b) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;  c) tutela e sicurezza del lavoro;  

d) istruzione;  

e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione  per i settori produttivi;  

f) tutela della salute; 

g) alimentazione;  

h) ordinamento sportivo;  

i) governo del territorio;  

l) porti e aeroporti civili;  

m) grandi reti di trasporto e di navigazione;  

n) ordinamento della comunicazione;  

o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;  p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e  organizzazione di attività culturali.  

La legge demanda a tali decreti legislativi anche la  determinazione delle procedure e delle modalità operative per il  monitoraggio dell’effettiva garanzia in ciascuna Regione della  erogazione dei LEP, in condizioni di appropriatezza e di  efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché della congruità tra  le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.  Si prevede, altresì, l’aggiornamento periodico dei LEP con  D.P.C.M., anche al fine di tenere conto della necessità di  adeguamenti tecnici conseguenti al mutamento del contesto  socioeconomico o dell’evoluzione della tecnologia.  

Trasferimento delle funzioni  

Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane,  strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie  riferibili ai LEP, può essere effettuato, secondo le singole  intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei  relativi costi e fabbisogni standard.  

Qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori  oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al  trasferimento delle funzioni solo successivamente all’entrata in  vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse  finanziarie tese ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle  prestazioni sull’intero territorio nazionale, ivi comprese le  Regioni che non hanno sottoscritto le intese, e ciò al fine di  scongiurare disparità di trattamento tra le Regioni.  

Attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali  L’intesa stabilisce anche i criteri per l’individuazione dei beni  e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative  necessari per l’esercizio da parte della Regione di ulteriori  forme e condizioni particolari di autonomia, su proposta del  Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e su proposta di  una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali,  disciplinata dall’intesa medesima.  

L’intesa individua altresì le modalità di finanziamento delle  funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno  o più tributi erariali maturato nel territorio regionale.  Le funzioni trasferite alla Regione possono essere attribuite, a  loro volta, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a  Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione,  contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e  finanziarie (articolo 6). 

Monitoraggio  

La Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, per  ciascuna Regione interessata, procede annualmente alla valutazione  dei costi derivanti dall’esercizio delle funzioni e  dall’erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme di  autonomia.  

La Commissione provvede annualmente alla ricognizione  dell’allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e  l’andamento del gettito dei tributi compartecipati per il  finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta  ricognizione evidenzi uno scostamento, dettato o da un eccesso o  da una carenza di risorse, il Ministro dell’economia e delle  finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le  necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione alle  imposte erariali già definite, affinché la distribuzione della  capacità di spesa fra tutte le regioni sia quella rispondente ai  fabbisogni necessari a garantire i livelli essenziali delle  prestazioni (Lep).  

Spetta poi alla Corte dei Conti riferire annualmente alle Camere  sui relativi controlli effettuati nell’ambito del regionalismo  differenziato (articolo 8).  

Disposizioni finanziarie e perequative  

Le intese non possono pregiudicare l’entità e la proporzionalità  delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche  in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate  all’attuazione dei LEP. È comunque garantita la perequazione per i  territori con minore capacità fiscale per abitante.  Al fine di garantire l’unità nazionale, nonché la promozione dello  sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale,  dell’insularità, della rimozione degli squilibri economici e  sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità, anche nei  territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato  promuove l’esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che  devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni  regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai  livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali,  previa ricognizione delle risorse allo scopo disponibili.  

Disposizioni transitorie e finali  

Infine, l’articolo 11 prevede che la legge trovi applicazione nei  confronti delle Regioni che abbiano già avviato il negoziato per  il riconoscimento dell’autonomia differenziata, e nei confronti  delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di  Trento e di Bolzano.  

Autore

  • Giuseppe Speranza

    avvocato civilista dal 2000. Mediatore civile commerciale e iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. è stato giudice onorario presso il Tribunale civile di Cagliari Sezione distaccata di Sanluri. Ha collaborato per la Rivista Giuridica Sarda diretta dal Prof. Avv. Angelo Luminoso. Collabora per la rivista La Testata.it dal mese di febbraio 2023 dove è autore della rubrica “Diritto & Società”.

    Visualizza tutti gli articoli
2024-06-29

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *